Portale Albo CTU. Iscrizioni aperte dal 1 marzo fino al 30 aprile 2026
Si ricorda che le domande di iscrizione all’Albo dei CTU-Consulenti Tecnici d’Ufficio possono essere presentate tra il 1 marzo e il 30 aprile e tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
I Tribunali provvedono entro centottanta giorni dal ricevimento delle domande di iscrizione a valutarle.
Il CTU-Consulente Tecnico d’Ufficio è un professionista dotato di particolari competenze professionali e tecniche, animato da spirito di correttezza e trasparenza, a cui il Giudice può affidare
consulenze, stime e valutazioni nell’ambito del procedimento civile.
Le stesse funzioni sono sostanzialmente svolte dai Periti del Tribunale, nell’ambito del processo penale.
Presso ogni Tribunale esiste un “Elenco dei CTU” al quale i liberi professionisti, ed in particolare quelli ordinistici, possono iscriversi -proponendo specifica istanza telematica-; l’iscrizione
richiede di indicare, oltre alla categoria scelta anche più specializzazioni.
Le domande prevedono che l’interessato debba dichiarare ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, diversi elementi, e precisamente:
- le proprie generalità;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere sottoposto/a a provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario
Giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere, per quanto è di propria conoscenza, sottoposto/a a procedimenti penali;
- di non essere iscritto né di aver presentato domande di iscrizioni in Albi istituiti presso altri Tribunali;-
- di non aver riportato negli ultimi 5 anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dal proprio ordine professionale di appartenenza;
- di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- di essere consapevole che tutte le comunicazioni del tribunale relative al procedimento per l'iscrizione all'Albo saranno effettuate solo a mezzo PEC, all’indirizzo indicato nella domanda;
- di essere a conoscenza della revisione periodica dell'Albo dei Periti e dei Consulenti tecnici, obbligandosi a comunicare cambiamenti rispetto a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione; è
inoltre previsto il pagamento della “tassa di concessione governativa”, al momento pari a €168,00;
si rammenta che quanto indicato riguarda unicamente le nuove iscrizioni all’Albo dei CTU mentre gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati -già iscritti nei CTU con la vecchia modalità- che
abbiano ripresentato domanda telematica di conferma (entro il 4 marzo dello scorso anno) non debbono fare nulla.
Il mantenimento dell'iscrizione prevede di:
- svolgere l’attività professionale e rispettare gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- confermare la volontà di rimanere iscritti all’Albo dei CTU in occasione dell’aggiornamento biennale effettuato dal “Comitato” per la tenuta dell’Albo dei CTU previsto presso ogni Tribunale.
Rimangono libere, invece, in mancanza di norme specifiche, le modalità di presentazione delle domande telematiche per le nuove iscrizioni all’Albo dei Periti tenuto in modalità telematiche.
Da ultimo si coglie l’occasione per segnalare che recentemente è stata individuata come “Responsabile” della materia la Consigliere Nazionale: - Agr. Anita Mallozzi e-mail:
[email protected], tel. 347/758.0155;
Oggetto: quota di iscrizione 2026.
Con la presente si desidera dare agli iscritti informazioni circa la quota del corrente anno, la cui scadenza di pagamento, per il 2026, è stata spostata al 15 marzo; resta
inoltre ferma la possibilità degli iscritti, qualora il bollettino di ruolo pervenga con ritardo (per disservizi postali) di pagarlo nei 10 giorni successivi all’effettivo recapito (in
tal caso l’iscritto deve inviare una semplice e-mail all’indirizzo [email protected] indicando di avere pagato in ritardo a causa del ritardato recapito.
L’e-mail è necessaria per evitare l’applicazione della mora, che viene automaticamente calcolata per i pagamenti oltre il termine).
La quota può essere pagata in posta (modalità consigliata, perchè genera un codice univoco, che evita errori) od in banca (l’IBAN è indicato nel ruolo).
Il 2026 dovrebbe anche essere l’ultimo anno di utilizzo di questa modalità; è infatti in corso di realizzazione un importante adeguamento degli applicativi e dei sistemi informatici e
dal 2027 tutto dovrebbe essere pagato attraverso PAGO.PA, con generazione automatica on-line del ruolo.
La novità del 2026 è però rappresentata della modifica delle quote di iscrizione, che avviene per la prima volta; a fronte di quote ferme da 12 anni (l’ultimo aumento avvenne nel
2014, nel frattempo il valore si è eroso di almeno il 25%), per continuare ad affrontare i necessari impegni e servizi agli iscritti si è reso inevitabile un aumento della quota di
iscrizione, che però avverrà in forma differenziata.
Più precisamente, nella considerazione che gli esercenti la professione sono quelli che più “pesano” sull’Albo (in termini di richieste e servizi) e più ne ricevono utilità, si è deciso
che l’aumento della quota (di € 40,00) riguardi solo loro; in realtà nemmeno tutti, perché l’aumento riguarderà solo gli esercenti l’attività con un reddito professionale netto (quindi
esclusivamente derivante dall’esercizio della professione, e detratti i costi) oltre i € 5.000,00.
In sintesi le quote 2026 saranno le seguenti:
- iscritti all’Albo non esercenti la professione: quota invariata, € 120,00 al massimo (con importo deciso a livello del Collegio
territoriale);
- iscritti nell’Albo esercenti la professione, iscritti alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA e con un reddito
professionale netto oltre € 5.000,00: quota aumentata a € 160,00 al massimo (con importo deciso a livello del Collegio
territoriale);
i dati degli esercenti con reddito professionale oltre € 5.000,00 sono forniti dalla Cassa di Previdenza e riguardano di norma coloro i quali si sono iscritti sino alla data del 31.12.2024
(di conseguenza, è esentato dall’aumento chi si è iscritto successivamente).
Contatti Collegio Nazionale:
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici lauraeti
Poste Succursale n° 7
47122 FORLI’ (FC)
tel. 0543/720.908
fax 0543/795.263
email: [email protected]
PEC: [email protected]
Comunicazione indirizzo PEC - obbligo di regolarizzazione
COMUNICAZIONI AD INDIRIZZO DI TUTTI GLI ISCRITTI
DEL COLLEGIO INTERPROVINCIALE DI MILANO LODI MONZA e BRIANZA
non seguiranno comunicazioni via pec o mail
Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non
soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o
il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo,
dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese
competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La pratica va predisposta accedendo a Starweb e selezionando l'apposito banner
interno per l'accesso alla piattaforma 'DIRE', che offre un percorso guidato e semplificato di compilazione. Qualunque utente abilitato a
Telemaco può inoltre collegarsi alla piattaforma DIRE da https://dire.registroimprese.it.
La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione
d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione
amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come
indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).
Lo prevede l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” - che ha modificato l’art.
16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n.
221.
Inoltre, sempre secondo quanto stabilito all’articolo 37, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L'ufficio
del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell'indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia
integrata con l'informazione richiesta.
31 dicembre 2026 - CIRCOLARE PUBBLICA
AD INDIRIZZO DI TUTTI GLI ISCRITTI E DI TUTTI GLI ISCRITTI SOGGETTI ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA
Si richiama sulla nuova formulazione dell’art. 348 del Codice penale, così come modificato dall’art. 12 della legge 3 del 11 gennaio 2018.
Il nuovo testo prevede:
- il forte aumento del periodo massimo di reclusione (che viene elevato da sei mesi a tre anni);
- l’aggiunta, alla reclusione, di una elevata sanzione pecuniaria (mentre nel precedente articolo la sanzione pecuniaria era alternativa, e non aggiuntiva, alla pena detentiva);
- il fortissimo aumento della sanzione pecuniaria (il cui minimo passa dai precedenti 103 euro agli attuali 10.000 euro mentre l’importo massimo passa a 516 euro e 50.000 euro);
- la pubblicazione obbligatoria della sentenza;
- qualora il soggetto condannato faccia parte di un Albo professionale, la trasmissione obbligatoria della sentenza a questo ultimo per l’applicazione di provvedimenti disciplinari;
- l’ulteriore inasprimento della pena, sia detentiva che pecuniaria, nei confronti del professionista che induca altri ad incorrere nel reato di esercizio abusivo di attività professionale.
Il nuovo testo dell’art. 348 cp, entrato in vigore dal 15 febbraio 2018, è il seguente: “Esercizio abusivo di una professione Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o
attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente
esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di
cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.”
Con il fortissimo inasprimento delle sanzioni penali e -congiuntamente- di quelle pecuniarie, sI è voluto creare un effettivo deterrente all’esercizio abusivo dell’attività professionale, così
rafforzando l’importanza dell’appartenenza ordinistica per svolgere determinate attività nonchè la funzione degli Albi professionali.
Deve infine essere valutata l’applicabilità del nuovo art. 348 cp anche ai soggetti iscritti in un Albo ma sospesi -per qualunque ragione-; più precisamente se sia da considerarsi “reato penale”
l’esercizio di attività professionale da parte di un iscritto all’Albo che abbia a trovarsi in condizione di momentanea sospensione.
Per rispondere a tale domanda occorre riferirsi alla “ratio” del citato art. 348 cp, volto a tutelare sia la fede pubblica che l’interesse generale a che determinate professioni vengano
esercitate esclusivamente da chi sia in possesso degli specifici -ed elevati- requisiti di competenza tecnica e culturale richiesti dalla legge, e li mantenga nel tempo, insieme a particolari
requisiti morali, il cui controllo e verifica sono deputati i rispettivi Albi professionali (da cui ne discende l’obbligatorietà dell’iscrizione).
Essendo pacifica la circostanza che l’iscrizione debba essere effettiva ed attuale (cioè nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge) appare evidente che la sospensione dall’Albo,
facendo venir meno il presupposto dell’ attualità dell’iscrizione, impedisce all’iscritto sospeso di esercitare la professione e, nel caso egli la svolga, lo fa incorrere nel reato penale di cui
all’art. 348 cp.
In questo senso milita anche la giurisprudenza di merito (Corte Suprema di Cassazione penale, sentenza 24 maggio 2007 n. 20439 nonchè sentenza 6 maggio 2014 n. 18745).